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Ordinanza — n. 13047/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns only the agreed sentence, not legal qualification or legality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13047/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the agreed sentence applied by the Bari Tribunal, arguing a defect in reasoning under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that appeals against agreed sentences are strictly limited to specific grounds, excluding general defects in motivation.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against sentences based on the parties' agreement are admissible only for defects in the expression of the accused's will, lack of correlation between the request and the judgment, incorrect legal qualification of the facts, or illegality of the penalty or security measure.

Parole chiave

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agreed sentence appeal inadmissible appeal code criminal procedure legal qualification defect penalty legality indennità di buonuscita protezione dalla disdetta concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che i motivi hanno ad oggetto doglianze non consentite in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 444, cod. proc. pen.
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANZA NICOLA nato a BARI il 01/04/2005 avverso la sentenza del 25/09/2024 del TRIBUNALE di BARIgato avviso alle partid — udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 25/09/2024, pronunciata ex art. 444 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Artt. 110 e 73, d.P.R. 309/90
art. 444 cod. proc. pen
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANZA NICOLA nato a BARI il 01/04/2005 avverso la sentenza del 25/09/2024 del TRIBUNALE di BARIgato avviso alle partid — udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 25/09/2024, pronunciata ex art. 444 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANZA NICOLA nato a BARI il 01/04/2005 avverso la sentenza del 25/09/2024 del TRIBUNALE di BARIgato avviso alle partid — udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 25/09/2024, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Bari ha applicato all'attuale ricorrente la pena concordata in rEkizione al reato di cui agli artt. 110 e 73 del d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'ad. 129 cod.proc.pen.

Considerato che i motivi hanno ad oggetto doglianze non consentite in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalitì:1 della pena o della misura di sicurezza»; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plino a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizil le del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen11( . Così decis