Cassation Court dismisses appeals against drug trafficking sentences for manifestly unfounded legal and motivation violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Pizzi Francesco and Lombardi Pasquale inadmissible, ruling the arguments manifestly unfounded. The appellants challenged the sentencing severity and the court's reasoning regarding drug possession and liability, but the lower courts confirmed the penalties based on seized quantities and packaging tools. The Court upheld the decisions because the first-instance judges exercised their discretion appropriately and the appeals failed to meet the high threshold for reviewing discretionary sentencing in drug cases.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p., n. 3; Art. 133 cod. pen.: Appeals against criminal judgments are inadmissible if the alleged violations of law or defects in reasoning are manifestly unfounded, particularly when the lower court's discretionary assessment of sentencing is supported by adequate motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PIZZI FRANCESCO nato a ALTAMURA il 05/09/2001 LOMBARDI PASQUALE nato a ALTAMURA il 05/10/2001 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con un primo motivo di ricorso Pizi Francesco deduce viola;:ione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha confermato l'entità della pena determinata dal primo giudice, ritenendola acleguata al fatto e richiamando il rilevante quantitativo di droga sequestrata e rimari:ando anche, per giustificare la diversità di pena rispetto all'altro imputato, il nicidesto quantitativo di droga sequestrata a quest'ultimo; la motivazione è congrua e non manifestamente illogica; va ricordato che, ai fini del trattamento sanziona( rio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati 'l'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato - come nella specie- da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento del EI pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è cemurabile in sede di legittimità.
Rilevato che con un primo motivo di ricorso Lombardi Pasquale deduce vi zio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. Secondo la consolidata di questa Corte, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di iroga superiore al limite tabellare previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, cc irir ima 1 bis, lett. a), se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinz zione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fim dare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 del 09/1()/ 2.014, Rv.260991;
Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, De Rosa e altro, Rv. 255726; !; ,;ez.6, n.2652 del 21/11/2013, dep.21/01/2014, Rv. 258245; Sez.6, n.657 del 10/01/2013, Rv.254575; Sez.6,n.4613 del 25/01/2011, Rv.249346; !!.;ez.6, n.12146 del 12/02/2009, Rv.242923); nella specie, nella sentenza impugnata, con motivazione congrua e logica, si dà rilievo non solo alla quantità della stanza stupefacente ma anche alla disponibilità di una serie di strumenti atti al confezionamento dello stupefacente, circostanze che, congiuntamente valutate, rendevano inverosimile la destinazione ad uso personale e comprovavano l'i lecita detenzione della sostanza stupefacente.
Il ricorrente, peraltro, si dilunga in considerazioni in punto di fatto, improponibili in sede di legittimità. Rilevato che con un secondo motivo di ricorso Lombardi Pasquale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinaziel e del trattamento sanzionatorio. Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La pena irrogataJE )rimo giudice e confermata dalla Corte di appello è al di sotto del media editi ale e prossima al minimo editale e costituisce principio pacifico che quando a pena venga irrogata in misura prossima al minimo edittale, come nella specie, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, sicché è sufficiente anche il richiamo a :riteri di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen (Sez. 2,n.28852 del 08/05/2013 dep.08/07/2013, Rv. 256464, Sez. 21 settembre 2007, n. 38536).
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissib Ii,, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soir -na di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle ;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della