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Ordinanza — n. 13042/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against second-instance settlement agreement dismissed for inadmissible grounds regarding waived defenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13042/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged a second-instance settlement agreement on grounds not permitted by law. The appellant argued violations of procedural law and lack of motivation, but the court held that only defects regarding the parties' will to settle or the judge's pronouncement are admissible. Consequently, complaints about waived defenses or the determination of the penalty were rejected as inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Appeals against second-instance settlement agreements are limited to defects in the parties' will to settle or the judge's pronouncement, excluding complaints about waived defenses or penalty determination.

Parole chiave

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second-instance settlement cassation appeal inadmissibility waived procedural defenses formation of party will procedural law violation ritiro della querela penale imputazione per reati di stupefacenti cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. pen.
nel quadro ci una decisione assunta ex art. 599 bis cod. pen., è inammissibile perché preposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 599 bis cod. pen
nel quadro ci una decisione assunta ex art. 599 bis cod. pen., è inammissibile perché preposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv.
Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinelli
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEMERARO MARCO nato a OSTUNI il 15/07/1989 avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCE(dato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; L'unico motivo di ricorso con cui Semeraro Marco , condannato in materia di traffico di sostanze stupefacenti, deduce la mancanza, della motivazione e il wri,:io di violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. nel quadro ci una decisione assunta ex art. 599 bis cod. pen., è inammissibile perché preposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti.

DR, ero è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 3i ; cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore genera e sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valL1 -..: zione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle p.irti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere amnnemo per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trz sl usi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinellg, Rv. 276102 - 01);

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissib kr , con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle -spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14.3.