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Ordinanza — n. 13041/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding sentence proportionality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13041/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific grounds for his complaints. Although the appellant argued the lower court's reasoning was illogical and the sentence disproportionate, he offered no concrete references to the contested judgment. The court ruled that such vague assertions do not meet the requirements for admissibility under criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, lett. b, c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are not sufficiently specific, as vague complaints about the lack of motivation or proportionality of the sentence without concrete references to the contested decision do not justify the cassation remedy.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specific grounds requirement sentence proportionality lack of motivation criminal procedure code gravi addebiti penali responsabilità penale dei minori responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevErl o che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia pri)posto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consen ue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 360, comma 1, lett. b, c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevErl o che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia pri)posto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consen ue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRONI DONATO nato a CANOSA DI PUGLIA il 20/10/1995 avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; t

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - La Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Trani, con la quale Petroni Doni to era stato condannato, per i reati di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre V90, n. 309. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la mancanza della motivazione/motiv azione apparente e illogica quanto alla congruità della pena e all'affermazio le della responsabilità penale. 3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza non sufficientemente specifica.

Il ricorrente non opera alcun riferimento cpncreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che la Corte territoriale avrebbe "omesso di approfondire i temi di cui è causa" e avrebbe reso una "esposizione contraddittoria delle risultanze probatorie non assolutamente conciliabili". Si tratta, il primo profilo, di un assunto puntualmente smentite dalla semplice lettura della sentenza che con doppio accertamento conforme ha ri:enuto la responsabilità del ricorrente in ordine al reato ascrittogli. 4. - Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevErl o che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia pri)posto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consen ue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento r onché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament.) delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della CasEzi delle ammende. Così deciso In Roma, il 14/03/2025 Il Const sten