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Ordinanza — n. 13040/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13040/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13040/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La corte d'appello di Napoli, imparziale riforma della sentenza del Gup di gapoli previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha ridetermiriato la pena nei confronti di De Sanctis Francesco, nella misura di anni tre mesi qua :tro di reclusione 14.000 C di multa in relazione al reato di cui all'articolo 73 e 80 1:1., 3.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13040/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 9 ottobre 1990, n. 309.

Parole chiave

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correzione di errore materiale ammende per infrazione procedurale tardivo pagamento delle spese errore contabile risarcimento per errore giudiziario produzione tardiva di documenti
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SANCTIS FRANCESCO nato a LACCO AMENO il 12/04/1993 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI(dato avviso alle partq udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La corte d'appello di Napoli, imparziale riforma della sentenza del Gup di gapoli previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha ridetermiriato la pena nei confronti di De Sanctis Francesco, nella misura di anni tre mesi qua :tro di reclusione 14.000 C di multa in relazione al reato di cui all'articolo 73 e 80 1:1., 3.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'avv. Mauro Zollc he ha dedotto la violazione di legge per avere il giudice non pronunciato l'ordinanza cDri cui ammetteva il giudizio abbreviato.

3. Il ricorso è inammissibile perché l'avv. Mauro Zollo che ha sottoscritto il ri:orso, non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 cod.proc.pen. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissib I , con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14/03/2025 Il Consige.2,,, . , stensore Il Presidente