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Ordinanza — n. 13039/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and failure to cite evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13039/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Galluzzo Serena inadmissible, rejecting claims of legal defects and motivation flaws. The appellant argued for a re-evaluation of factual findings and intercepted conversations, but the court found these arguments lacked specific legal citations and concrete factual support. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the strict requirements for a third-level review, resulting in dismissal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it relies on mere alternative factual reconstructions without identifying specific legal violations or manifest illogicalities, and fails to cite the exact passages of evidence or law supporting the claims.

Parole chiave

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inadmissibility appeal manifest illogicality re-evaluation of facts interception evidence third degree of jurisdiction motivi di cassazione allegazione motivata allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 363 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco
Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv.
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2016, De Vita
Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999
Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000
Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv.
Sez. un., n. 4728 del 24 settembre 2003
Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLUZZO SERENA nato a SALERNO il 15/07/1996 avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da Galluzzo Serena è inammissibile.u;04, :omt E' inammisisbile il ricorso dove fonda (pag.

2) i vizi di Ai/legge e motivazione di cui al primo motivo sulla ritenuta sussistenza di una "ragionevolezza contraria" della ricostruzione fattuale, laddove il fuoco del ricorso in cassazione deve rirwenirsi quanto alla motivazione, nella enucleazione di vizi che, piuttosto, si trasdLcano in deficit "manifesti". In altri termini non basta una mera ricostruzione alteri ativa. Emerge invero una mera rivalutazione di dati sebbene sia noto che re.3ilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si riso vano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzi me e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, i:: erché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa s è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482;

Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2)(16, De Vita, Rv. 235507). Quanto al vizio di manifesta illogicità esso, come quello di mancanza e contraddittorietà della medesima, deve essere di spessore lt. le da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruen;i:e e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione alttata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convin:iinento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794;

Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 4728 lel 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). Il ricorso laddove propone anche riletture di dati quali le conversazioni intercettate trascura il principio per cui in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3 - , n. 44938 del 05/10/2021 Rv. 282337 — 01).

Cita poi un leste ( pag.

8) senza allegare, come invece necessario, le integrali dichiarazioni. Quanto al secondo motivo in punto di violazione di legge processualeA. di v zio di motivazione ancora 4i fonda su una rivalutazione personale di conversazion er cui si ribadisce quanto sopra. Tracima quindi in affermazioni assertive e non nctivate con pungtiUale individuazione di specifici passaggi argomentativi e spe ,:ifiche ragioni di fatto e/o di diritto di supporto, come invece necessario. E' si' apaThtico il ricorso proposto. Quanto alla pena e alla ritenuta assenza di motivazione ion è dato comprendere tale censura alla luce della lettura di pagina 38 dove i: ssa è invece sussistente.

E chiara e coerente. Va da ultimo ricordato che con il ricorso in cassazione non si instaura un terzo grado di merito né si focalizza l'attenzione sul processo quanto sulla sentenza. E' questo il fuoco dell'impugnazione di cui, si devono cogliere o eventuali ifizi di violazione di legge, che tendenzialmente presuppongono dati inequiv)ci e indiscutibili nella loro realtà, per i quali investigare la veste giuridica, c /izi di motivazione, che devono emergere dalla sentenza in sé, quasi astrzieldone dall'oggetto ossia dai dati di merito, a meno di volere dedurre, secondo egole invero rigorose, il vizio di travisamento della prova.

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna, ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme