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Ordinanza — n. 13037/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding DASPO urbano violation as manifestly unfounded and inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13037/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Luigi Miele's appeal inadmissible, ruling the claim regarding a DASPO urbano violation was manifestly unfounded. The appellant challenged a 2022 order prohibiting access to specific squares in Maddaloni, which he allegedly violated on February 28, 2022. The court determined the appeal failed because the underlying administrative order was not contested by the appellant and the alleged violation occurred without the requisite violent or threatening conduct.

Regesto Legislator

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Art. 10 cDinma 2 legge n. 14 del 2017; Art. 113 del 2018: An appeal challenging the validity of a DASPO urbano order for violation is inadmissible if the order was not contested and the alleged conduct lacks the necessary elements of violence or threat required for criminal liability.

Parole chiave

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DASPO urbano violation of access ban inadmissible appeal manifestly unfounded criminal liability threshold administrative order Cassazione Roma ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 10 cDinma 2 legge n. 14 del 2017
Ritenuto che il ricorso di Miele Luigi che censura la sentenza impugriata in relazione all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 10 cDinma 2 legge n. 14 del 2017 (daspo urbano), è inammissibile perché manifestaimente infondato.
Art. 113 del 2018
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIELE LUIGI nato a CASERTA il 01/01/1973 avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il ricorso di Miele Luigi che censura la sentenza impugriata in relazione all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 10 cDinma 2 legge n. 14 del 2017 (daspo urbano), è inammissibile perché manifestaimente infondato. L'art. 10 del d.l. n. 14 del 2017, come convertito con la I. 48 del 2017, dopo aver disciplinato, al comma 1, l'ordine di allontanamento adottato dagli organi accertatori ai sensi del precedente articolo (prevedendone in specie la trasmissione al questore), stabilisce, al comma 2, che «nei casi di reiterazione delle cor e! Ate di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivate, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più delle i iree di cui all'articolo 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto».

La violazione del divieto è punita con la pena dell'arresto da sei Ma:: i a un anno, sanzione introdotta dal d.l. n. 113 del 2018, in vigora dal 4 dicembre 21)18. Quanto al caso in scrutinio, va rilevato che l'imputato è stato destina ti rio del provvedimento del Questore di Caserta di daspo urbano, notificatogli il 28/C1,2022, che gli vietava di accedere, per anni uno, nella Piazza della Pace e piazza Don oc Salvatore D'Angelo di Maddaloni e nelle sue aree pertinenziali, daspo che non risulta impugnato dall'interessato e violato nella data del 28/02/2022 essendo irrilevante, ai fini della sussistenza del reato, l'aver posto in essere condotte minaxiose o violente.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissitil% con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14/03/2025 Il ConslÌ estensore