Italian Court dismisses appeal as inadmissible for lacking specificity and merely restating lower court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal filed by Sabino Passero inadmissible due to a lack of specific legal arguments. The appellant challenged the lower court's finding of criminal responsibility regarding drug trafficking, but the court noted his submissions were merely repetitive of the detailed reasoning already provided by the appellate judge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Collection Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specific legal arguments and merely restates the reasoning already adequately examined by the court of first instance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSERO SABATINO nato a POZZUOLI il 19/06/1968 avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e cli:attesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag.6 sulla non configurabilità della ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, ,J.P.R. n. 309/1990, dove, all'esito della valutazione globale del fatto, si rimarci:ino la quantità e la qualità della sostanza stupefacente e le modalità dell'azionK,quali elementi ostativi al chiesta riqualificazione della condotta) - rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative nonchè oriennto a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibilp, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so"n ma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amrrie lde. Così decis