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Ordinanza — n. 13033/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific motivation and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13033/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Buonocore Antonio inadmissible due to its manifestly unfounded nature and procedural flaws. The appellant invoked a lack of motivation without specifying the defect, while also renouncing the first ground regarding qualification under DPR 309/90 and failing to specify the second ground on liability. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible under Article 129 of the Code of Criminal Procedure and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 73 comma 5 DPR 309/90: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, generic, or fails to specify the alleged defect in motivation or the grounds for the complaint.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of motivation generic complaint procedural defect Cassation dismissal DPR 309/90 Criminal Procedure Code tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 73 comma 5 del DPR 309/90
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONOCORE ANTONIO nato a NAPOLI il 29/01/1970 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; (/‘ Rilevato che il ricorso proposto da Buonocore Antonio è manifestainente infondato in quanto completamente generico laddove invoca il vizio di mancanza di motivazione senza alcuna specificazione sul punto a fronte di articolata spie3.: zione della conclusione decisoria. Ancora prima rilevato che vi è stata rinunzia EI rimo motivo circa la qualificazione ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90 con accogliinento del secondo motivo sul trattamento sanzionatorio, senza quindi alcuna dedu.ione in punto di responsabilità cui poter accordare la lamentela, di cui al mero ti .:o o del motivo di ricorso e come tale in alcun modo specificata, circa la Driessa motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.

Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inannmissib le, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle annnnen:11: Così deciso in Roma, il 14 marzo 2025 Il C tigliere estenspre Il Presidente