Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and lack of specific factual allegations regarding sentencing mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Antonella Milanesi's appeal inadmissible and ordered her to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to consider written submissions and undervalued generic mitigating circumstances, but the court found these claims generic and unsupported by specific facts. The decision rests on the appellant's failure to explain how alleged omissions affected the sentencing balance or to distinguish her case from the precedent cited by the defense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 DPR 309/90; An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded due to generic arguments, lack of specific factual allegations, and failure to demonstrate how alleged procedural errors affected the substantive outcome of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILANESI ANTONELLA nato a ROMA il 11/06/1962 avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Milanesi Antonella in ordine al rato ex art. 73 del DPR 309/90 è manifestamente infondato sia perché assertrie - in assenza di ogni allegazione - circa la tesi dell'aavvenuto deposito di conci isioni scritte che poi non sarebbero state considerate, sia comunque perché generico quanto a tali conclusioni nel senso che omette di spiegare la decisività del relativo contenuto laddove siccome T considerato tale circostanza omissiva avrebbe inficiato l'equilibrio e coerenzajmotivazione; del resto la stessa difegsa a rnrnette che tali conclusioni sarebbero state reiterative degli stessi motivi di appelb„ per i quali non si contesta alcuna mancata valutazione, mentre quanto all'asserito contenuto circa la richiesta di prevalenza o equivalenza delle attenuanti generiche, da una parte non se ne specificano le ragioni a fondamento, incorrendo ancon .1 nella genericità del ricorso, dall'ialtra non si confronta con la risposta fornita sul punto dal giudice che ha valorizzato la personalità della donna emergente da un pre:edente relativo a caso analogo.
Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissib lo:, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento della spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2025 Il Ccrsigliere estensore/ Il Presidente