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Ordinanza — n. 13031/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for non-declaration of income as unfounded due to lack of certainty in cost deductions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13031/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Carmine Grelle's appeal inadmissible regarding the alleged omission of income declaration. The appellant argued for cost deductions and document illustration, but the court found these claims unfounded due to the lack of certainty in the data and the existence of objective documentary evidence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 5 Dlgs. 74/2000; The appeal is inadmissible when the claim for non-declaration of income is manifestly unfounded because the contested accounting facts are supported by objective documentary evidence, rendering cost deductions based on uncertain data irrelevant and the requirement for witness illustration of objective documents unnecessary.

Parole chiave

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omessa dichiarazione redditi Dlgs 74 2000 certezza costi deducibili documentazione oggettiva ricorso inammissibile Cassa delle ammende giurisprudenza legittimità produzione di documenti finanziari

Disposizioni normative citate

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Art. 5 Dlgs. 74 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRELLE CARMINE nato a POMPEI il 21/06/1978 avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO;Rilevato che il ricorso proposto da Grelle Carmine in ordine ad omessa dichiarazione ex art. 5 del Dlgs. 74 del 2000 è manifestamente infondato si:come non si confronta con le argomentazioni del giudice laddove correttamente rileva non solo il dato formale della omessa dichiarazione da parte del rappresentante egale e la sussistenza di elementi documentali ricostruttivi di ricavi e imposte dcriute ma anche evidenzia come la rivendicata mancata considerazione di costi di pro Azione non appare fondata in quanto riferita a dati incerti, mentre la giurisprudenza di legittimità evidenzia la necessità della certezza di costi deducibili in casi quz li quello in esame in cui il fatto contabile contestato è fondato dkelementi documentali obiettivi; generica e rivalutativa e' poi la tesi della necessità di una illustrazione dei dati documentali, obiettivi, da parte di un teste che li avrebbe raccolti come anche della rilevanza a fini difensivi di documentazione prodotta senza 3Icuna specificazione sul punto.

Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissitd113, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del e spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammenda. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2025 Il Co sigliere estensore Il Presidente