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Ordinanza — n. 13030/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of merit regarding exclusion of criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13030/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Buompane Pasquale inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to apply the exclusion of criminal liability under Article 131-bis of the Penal Code. The territorial court correctly identified the high degree of intent derived from the non-occasional nature of the conduct and the specific modality of the offense, rendering the exclusion inapplicable. Consequently, the court upheld the denial of the exclusion cause, finding the lower court's reasoning logical and consistent with established legal principles.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court's denial of the exclusion of criminal liability for particular triviality is based on a congruent assessment of the offender's intent and the modality of the act, provided the reasoning adequately addresses the absence of required statutory elements.

Parole chiave

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exclusion of criminal liability Article 131-bis Penal Code manifestly unfounded appeal inadmissible appeal degree of intent non-occasional conduct procedural inadmissibility attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod.pen

Giurisprudenza citata

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Sez.3, n.34151 del 18/01/2018
Sez.6, n.55107 del 08/11/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUOMPANE PASQUALE nato il 30/07/1967 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivaliime in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilita di cui all'art. 131-bis cod.pen., è manifestamente infondato; La Corte territoriale ha denegato la configurabilità della causa di esclusione della punibilità in qustione, evidenziando la notevole intensità del dolo desunta dalla non occasionali:à della condotta e dalle modalità del fatto.

Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione è conforme al principio di diritto, secondo cui, ai fini dell'esclusioiri della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeciu ata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti ichiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/015/2018, Rv.273678 - 01: Sez 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 - 01). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con cc n ianna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendi!. Così deciso