Cassation appeal dismissed as inadmissible regarding sentencing in plea bargaining under Art. 599-bis CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that a plea bargain agreement cannot be unilaterally modified by the defendant after judicial ratification. The appellant argued for a different sentence, but the court noted this principle is well-established in Italian law. Consequently, the appeal was rejected under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A plea agreement reached by the parties and ratified by the judge constitutes a binding contract that cannot be unilaterally modified by the defendant, rendering appeals solely based on the agreed sentence inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVA ADOLFO nato a AVERSA il 04/02/1981 avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI-o—avviso alle parti;) "udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Con sentenza del 23/09/2024 la Corte d'Appello di Napoli in accoglimeni:ci della richiesta, del P.G. e dell'imputato, ex art. 599-bis cod.proc.pen. rideterminnva la pena inflitta all'attuale ricorrente, responsabile del reato di cui agli artt. 81, cp v, cp- 73 d.P.R. n. 309/1990, come concordata. Rilevato che il motivo di ricorso, con il quale si lamenta omessa motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, è inammissibile; il motivo non pone profili di illegalità della pena e costituisce principio consolidato che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dal rt. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il rico -s) per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso zhe il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipylesi di illegalità della pena concordata (Sez.3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279501. - 01;
Sez 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Rv.275234 - 01). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plimo a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendr:. Così de