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Ordinanza — n. 13027/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against confiscation order for disproportionate assets in money laundering case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13027/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had confirmed a confiscation order based on assets disproportionate to the appellant's declared income and illicit activities. The court found the appellant's arguments regarding statutory violations and reasoning defects to be manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 85bis D.P.R. n. 309/1990; Art. 240-bis c.p.: The appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the court must assess the proportionality of assets to declared income and the direct or indirect availability of illicit gains without regard to the specific quantum of the underlying crime.

Parole chiave

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confiscation of assets money laundering proportionality test inadmissible appeal disproportionate wealth confisca dei proventi di reato dipendenza da sostanze stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 85bis D.P.R. n. 309/1990
Art. 240-bis c.p.
"allargata" prevista dall'art. 240-bis cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARDO FERRUCCIO nato a CHIOGGIA il 07/12/1969 avverso la sentenza del 19/06/2024 del GIP TRIBUNALE di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 19/06/2024, pronunciata ex art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARDO FERRUCCIO nato a CHIOGGIA il 07/12/1969 avverso la sentenza del 19/06/2024 del GIP TRIBUNALE di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 19/06/2024, pronunciata ex art. 444 cod.
artt. 85bis d.P.R. n. 309/1990
Rilevato che i due motivi di ricorso, con i quali si deduce violazione degli artt. 85bis d.P.R. n. 309/1990 e 240-bis cod.pen.
art. 240-bis cod. pen
"allargata" prevista dall'art. 240-bis cod. pen., a nulla rileva il "quantum" ricavato dalla commissione 1Hei cd.

Giurisprudenza citata

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Sez.2, n. 3854 del 30/11/2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARDO FERRUCCIO nato a CHIOGGIA il 07/12/1969 avverso la sentenza del 19/06/2024 del GIP TRIBUNALE di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 19/06/2024, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha zipplicato all'attuale ricorrente la pena concordata in relazione al reato di cui agli arti:. 31 cpv cod. pen. e 73 del d.P.R. 309/90. Rilevato che i due motivi di ricorso, con i quali si deduce violazione degli artt. 85bis d.P.R. n. 309/1990 e 240-bis cod.pen. e vizio di motivazione, sono manifestamente infondati.

Il Giudice di merito ha disposto la confisca della somma di den3ro in sequestro, esprimendo adeguata motivazione in ordine alla disponibiliti! della stessa in capo all'imputato ed alla sproporzione rispetto alle condizioni recldituali dello stesso; va ricordato che, ai fini della confisca cd. "allargata" prevista dall'art. 240-bis cod. pen., a nulla rileva il "quantum" ricavato dalla commissione 1Hei cd. "reati spia", dovendosi unicamente avere riguardo al duplice presuppos:o che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'intere95ato, e che il loro valore sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata (Sez.2, n. 3854 del 30/11/2021,dep.03/02/2022,Rv.2132687 - 01).

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so -n rna di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen:o delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così