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Ordinanza — n. 13026/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify the legal defect of the judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13026/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Abdelhady Abdelhamed Said and Serag Ossama inadmissible. The applicants sought to challenge a Milanese court's sentencing decision based on alleged errors in legal qualification, but they failed to specify the precise legal defect or provide supporting reasons. Consequently, the court ruled that the appeals must be rejected and ordered the applicants to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing decisions are inadmissible if the applicant fails to specify the legal defect and illustrate its reasons.

Parole chiave

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inadmissible appeal legal defect specification sentencing decision procedural costs Cassation appeal motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2, cod. proc. pen.
:H: n.) è inammissibile ove in contrasto con quanto previsto dall'art. 448, comma 2-Ipi:.;, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
art. 444 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ABDELHADY ABDELHAMED SAID ABDELHAMED nato il 04/01/1987 SERAG OSSAMA nato il 06/06/1968 avverso la sentenza del 23/09/2024 del TRIBUNALE di MILANOgato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Con l'unico motivo proposto si deduce nell'interesse di Abdelhady Abdelhamed Said Abdelhamed e Serag Ossama il vizio di erronea qualificazione giuridica del fati o. Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. :H: n.) è inammissibile ove in contrasto con quanto previsto dall'art. 448, comma 2-Ipi:.;, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, pe - cui il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la SE.?I itenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressiol ,: della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e ser-Lenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della r usura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, I ricorrentt non ha .0 specificato il vizio cii!dotto 1" 9 non illustrandone le ragioni; tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma cl euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14.3.20