Cassation appeal against preliminary judgment dismissed for lack of admissible grounds under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the preliminary judgment inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant failed to allege specific grounds permitted by law for challenging a penalty imposed upon request. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary legal basis to proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-Lis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation against a penalty imposed upon request is inadmissible if the grounds alleged do not pertain to the expression of the accused's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the act, or the illegality of the penalty or security measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPIRLI ANDREA nato a CINQUEFRONDI il 03/04/1990 avverso la sentenza del 09/10/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PALMI( dato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Con l'unico motivo proposto si deduce nell'interesse di Spirlì Andrea il 1/i Ei0 di motivazione. Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile ove in contrasto con quanto previsto dall'art. 448, comma 2-Lis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, pei cui il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e seni enza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente non ha allegato vizi deducibili e tantomeno specificati; tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissib le., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delIE! spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14.3.20