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Ordinanza — n. 13023/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadequate sentencing motivation citing established precedent on relevant factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13023/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giacomo Vassallo inadmissible due to insufficient reasoning regarding the sentence. Although the appellant argued for a reduced penalty, the court found the lower court adequately identified the predominant aggravating factors without needing to analyze every detail. The decision relied on binding precedent establishing that judges must only indicate the decisive elements rather than providing an exhaustive analysis of all circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The court must indicate the predominant factors determining the penalty but is not required to provide an exhaustive analysis of all favorable or unfavorable elements.

Parole chiave

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sentencing motivation predominant factors inadmissible appeal penal code article 133 judicial reasoning standard remissione della pena adeguamento della pena alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi
Sez. 3, n. 19639 del 27/12/2012, Gallo
Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013
19639 del 27/0:12012, Gallo; si veda anche Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASSALLO GIACOMO nato a PALERMO il 08/03/1997 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; /(y Il ricorso proposto da Vassallo Giacomo è inammissibile. Nonostante le deduzioni di cu al ricorso emerge invece una adeguata motivazil: ne in punto di pena, atteso che di seguito alla illustrazione articolata delle ragioli della responsabilità a carico del ricorrente, rinvenibile a pagina 5 e 6, intervie le la spiegazione del trattamento sanzionatorio a pagina 7 ed 8 nel quadro perall:ro di una pena ridotta.

Va ribadito che resta insuperato l'insegnamento di Se2. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252, secondo cui è da ritenere adErT piuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'ad 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di doninante rilievo, non essendo tenuto il giudice ad una analitica valutazione di tulti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione gletale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli rilenuti rilevanti e decisivi (così, in motivazione, anche Sez. 3, n. 19639 del 27/0:12012, Gallo; si veda anche Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013).

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sornina di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14.3.20