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Ordinanza — n. 13022/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing proportionality rather than statutory illegality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13022/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it challenged the proportionality of the agreed sentence rather than its statutory illegality. The appellant argued for a reduction based on generic mitigating circumstances, while the lower court had applied the agreed penalty under Article 3 of D.P.R. 309/90. The court ruled that such proportionality arguments fall outside the scope of admissible cassation grounds under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals challenging the proportionality of the penalty are inadmissible, as only grounds concerning the illegality of the sanction (non-existence or excess beyond legal limits) are admissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal proportionality of penalty generic mitigating circumstances agreed sentence de plano inadmissibility commisurazione della pena per stupefacenti attenuazione della pena alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Va ricordato che è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 3, d.P.R. 309/90
pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha applicato all'attuale ricorrente la pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 3 del d.P.R.
Art. 444, comma 1, cod. proc. pen.
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEMICHELI MAURO nato a TORINO il 20/03/1995 avverso la sentenza del 21/10/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle pai--ti9 udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 21/10/2024 pronunciata ex art. 444 coli.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEMICHELI MAURO nato a TORINO il 20/03/1995 avverso la sentenza del 21/10/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle pai--ti9 udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 21/10/2024 pronunciata ex art. 444 coli. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha applicato all'attuale ricorrente la pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 3 del d.P.R. 309/90. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura l'entità della pena concordata in relazione alla misura della diminuzione della pena basii! per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile,, non profilandosi aspetti di illegalità della pena.

Va ricordato che è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico o /vero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurati Ji della stessa (Sez.5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv.276509 - 01). Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricy rente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo -e della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella propcsizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenl:o delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec