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Ordinanza — n. 13020/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding appealable errors in sentencing agreements under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13020/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim of an erroneous legal qualification of the offense. The appellant argued that the sentencing agreement lacked proper legal qualification, but the court held that only manifest errors are appealable under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing agreements are limited to manifest errors of law, excluding mere disagreements on legal qualification where the judgment remains within objective margins of opinionability.

Parole chiave

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sentencing agreement appeal manifest error of law legal qualification error Cassation inadmissibility Italian criminal procedure imputazione per reati di stupefacenti motivi di cassazione dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il motivo ha ad ongetto doglianze non consentite in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de j;iimo a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivi izione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen.
art. 129 cod.proc.pen
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivi izione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez.2, n. 14377 del 31/03/2021
(Sez.2, n. 14377 del 31/03/2021,Rv.281116 - 01;
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018
Sez.6, n.2721 del 08/01/2018
Sez.3, n.34902 del 24/06/2015
Sez.3, n.34902 del 24/06/2015, dep.17/08/2015, Rv.264153; Sez.
Sez. 6, n.15009 del 27.11/2012
Sez. 4, 11 marzo 2010, n. 10692
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DENORA BARTOLOMEO nato a ALTAMURA il 10/04/1983 avverso la sentenza del 02/10/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BAR.I “lato_a_vviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 2/10/2024, pronunciata ex art. 444 cod. proc. il Gup del Tribunale di Bari ha applicato all'attuale ricorrente la pena concordl3ta in relazione al reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 309/90. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivi izione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen.

è inammissibile. Il motivo ha ad ongetto doglianze non consentite in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. cor sente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde ric:liesta delle parti «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputi: to, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione gli ridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto è manifestamente infondato.

Considerato che: in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, COMM3 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n 103, l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai 5cili casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia d errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento imp.ii; 'nato. (Sez.2, n. 14377 del 31/03/2021,Rv.281116 - 01;

Sez. 1, n. 15553 del 20/0312018, Maugeri, Rv. 27261901); secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ricorre l'errore manifesto quando sussiste realmente l'eventualità che l'accordo sulla piena si trasformi in accordo sui reati, sicché deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità: l'errata qualificazione giuridica ce fatto può essere fatta valere solo dinanzi ad un evidente error in iudícando che "disi ;imuli un'illegale trattativa sul nomen iuris, ma non in presenza di una qualificazione che presenti oggettivi margini di opinabilità (Sez.6, n.2721 del 08/01/2018, Rv.2:i2026 -01;

Sez.3, n.34902 del 24/06/2015, dep.17/08/2015, Rv.264153; Sez. 6, n :15009 del 27.11.2012 dep. il 2.4.2013, Rv. 254865: Sez. 4, 11 marzo 2010, n. :10692 Rv.246394 - 01); nel caso di specie, non sussiste il vizio lamentato, in quanto la motivazione della sentenza è adeguata perché basata sugli atti di indagine in piena aderenza al chiaro tenore letterale della imputazione ed il motivo proposto risulta del tutto generico. Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de j;iimo a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a