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Ordinanza — n. 13018/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13018/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13018/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHI CRISTIAN nato a PALERMO il 14/10/1986 avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da Bianchi Cristian è inammissibile. Esso è generico per la mancanza della illustrazione delle ragioni di fatto e diritto a supporto della tesi di assenza di motivazione, a fronte invece di ampia elabcr3zione motivazionale. Si trascura che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «r 01 solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difetti -D: della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provveii mento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impucruzione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provveli mento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13018/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissitik!, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate censure procedurali opposizione al precetto esecutivo impugnazione di decisioni amministrative
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHI CRISTIAN nato a PALERMO il 14/10/1986 avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da Bianchi Cristian è inammissibile. Esso è generico per la mancanza della illustrazione delle ragioni di fatto e diritto a supporto della tesi di assenza di motivazione, a fronte invece di ampia elabcr3zione motivazionale. Si trascura che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «r 01 solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difetti -D: della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provveii mento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impucruzione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provveli mento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissitik!, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen:I: . Così deciso in Roma il 14.3.2025.