Ordinanza — n. 13015/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSCEMI GABRIELE nato a PALERMO il 23/10/2001 avverso la sentenza del 03/06/2024 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce vizio di motivazioni!, per difformità fra la pena base e quella finale; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. Risulta evidente che, come chiaramente evincibile dalla lettura del dispositivo della sentenza impul; nata, la pena irrogata è solo quella pecuniaria (euro 2.000,00 di ammenda) 12' che il riferimento in motivazione a pena detentiva costituisce mero refuso che nn ha inciso sulla effettiva determinazione della pena. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escluder a profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13015/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Risulta evidente che, come chiaramente evincibile dalla lettura del dispositivo della sentenza impul; nata, la pena irrogata è solo quella pecuniaria (euro 2.000,00 di ammenda) 12' che il riferimento in motivazione a pena detentiva costituisce mero refuso che nn ha inciso sulla effettiva determinazione della pena. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escluder a profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSCEMI GABRIELE nato a PALERMO il 23/10/2001 avverso la sentenza del 03/06/2024 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce vizio di motivazioni!, per difformità fra la pena base e quella finale; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. Risulta evidente che, come chiaramente evincibile dalla lettura del dispositivo della sentenza impul; nata, la pena irrogata è solo quella pecuniaria (euro 2.000,00 di ammenda) 12' che il riferimento in motivazione a pena detentiva costituisce mero refuso che nn ha inciso sulla effettiva determinazione della pena. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escluder a profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammer de. Così deciso, 14/