Ordinanza — n. 13014/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BON MAXIMILIANO nato a MILANO il 15/12/1981 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; -0 • Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce vizio di motiva7ie ne in riferimento alla quantificazione della pena; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territo -iiile ha confermato l'entità della pena determinata dal primo giudice, ritenendola adeguata al fatto e richiamando le modalità del fatto e la condizione soggettiva dell'ira ilitato, gravato da precedenti penali; va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, lira gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevé nte e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato - come nella specie- da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod.pen; Ordinanza — n. 13014/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escluder profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BON MAXIMILIANO nato a MILANO il 15/12/1981 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; -0 • Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce vizio di motiva7ie ne in riferimento alla quantificazione della pena; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territo -iiile ha confermato l'entità della pena determinata dal primo giudice, ritenendola adeguata al fatto e richiamando le modalità del fatto e la condizione soggettiva dell'ira ilitato, gravato da precedenti penali; va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, lira gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevé nte e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato - come nella specie- da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità.
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escluder profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammeride. Così dec