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Ordinanza — n. 13013/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13013/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13013/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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De Petris Piero ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara con la quale era stat:) :ondannato, alla pena di anni due e mesi due di reclusione e C 6.000 di multa, in relazione 311 reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il primo motivo di ricorso con cui deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è inammissibile perché manifestamente infondato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13013/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il primo motivo di ricorso con cui deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è inammissibile perché manifestamente infondato.

Parole chiave

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delitto contro l'ambiente allegazioni di persecuzione contraddittorie risposta alla petizione difesa penale gravi addebiti penali principio del ne bis in idem
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PETRIS PIERO nato a PESCARA il 17/04/1992 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. De Petris Piero ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara con la quale era stat:) :ondannato, alla pena di anni due e mesi due di reclusione e C 6.000 di multa, in relazione 311 reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il primo motivo di ricorso con cui deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è inammissibile perché manifestamente infondato.

La Corte territoriale, in continuità con la sentenza di primo grado, ha bene a -gornentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, linear i! conformi a logica - pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali a D'Ha escluso il fatto di lieve entità e ciò in ragione della detenzione di sostanze stupefacenti di diversa tipologia del rilevante peso ponderale (Kg. 1,20 di marijuana e grammi 20 di hashish, secor do il dictum delle Sezioni Unite Murolo. Il secondo motivo di ricorso che deduce l'omessa esclusione della recidiva è ir ammissibile perché manifestamente infondato, esprimendo il ricorrente un mero dissensc -ispetto alla decisione senza individuare alcuna violazione di legge o vizio della motivazione ("avi ebbe potuto condurre alla disapplicazione").

Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 6:16 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, arcie a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesE 1:irocessuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deci