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Ordinanza — n. 13012/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13012/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13012/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANDONICO ENNIO nato a PESCARA il 11/09/1954 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da Grandonico Ennio è inammissibile. Non si confronta con la sentenza sebbene sia noto che i motivi di riccn: o per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 2&L1 del 15/02/2013, Sannmarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il rico -rente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 119 1>1 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13012/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Infatti la condanna è intervenuta perché amministratore legale, punto su cui non ci si confronta, con esclusione di un terzo soggetto quale amministratore di fattc . Solo in via aggiuntiva e quindi senza intaccare la suesposta dirimente ragione, i igiudici osservano la persistenza della responsabilità anche ad ammettere il 1 -11)l0 di amministratore di fatto. Il ricorso è peraltro rivalutativo e si cita un teste senza allegarne dichiarazioni integrali, inammissibilmente. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibili!, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som -na di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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responsabilità del gerente responsabilità dell'amministratore dell'eredità ruolo di capofila o di istigatore responsabilità del successore colpa del patrocinatore accomandatario
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANDONICO ENNIO nato a PESCARA il 11/09/1954 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da Grandonico Ennio è inammissibile. Non si confronta con la sentenza sebbene sia noto che i motivi di riccn: o per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 2&L1 del 15/02/2013, Sannmarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il rico -rente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 119 1>1 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Infatti la condanna è intervenuta perché amministratore legale, punto su cui non ci si confronta, con esclusione di un terzo soggetto quale amministratore di fattc . Solo in via aggiuntiva e quindi senza intaccare la suesposta dirimente ragione, i igiudici osservano la persistenza della responsabilità anche ad ammettere il 1 -11)l0 di amministratore di fatto. Il ricorso è peraltro rivalutativo e si cita un teste senza allegarne dichiarazioni integrali, inammissibilmente. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibili!, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som -na di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14.3