Ordinanza — n. 13009/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOVACI ARBEN nato a DURAZZO( ALBANIA) il 20/04/1980 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e n.iizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; Ritenuto che il motivo dedotto non è consentito dalla legge in 5.;( de di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a r n porre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legitl: mità; non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle riswitanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.279 del 04/07/2006, Rv.234559;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13009/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. ..'.5255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi cl fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e 1: iversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissib k, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som -na di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escluder” profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Parole chiave
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOVACI ARBEN nato a DURAZZO( ALBANIA) il 20/04/1980 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e n.iizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; Ritenuto che il motivo dedotto non è consentito dalla legge in 5.;( de di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a r n porre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legitl: mità; non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle riswitanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.279 del 04/07/2006, Rv.234559;
Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. ..'.5255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi cl fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e 1: iversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissib k, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som -na di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escluder” profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammei ide. Così deci