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Ordinanza — n. 13007/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13007/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13007/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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A BEATRICE MAGRO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINNA ANTONELLO nato a TORINO il 02/11/1973 avverso la sentenza del 31/10/2024 del GIP TRIBUNALE di SASSARI(dato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;non sussiste il dedotto vizio di motivazione sulla richiesta di sostituzione (SE!.; . 2, n. 50010 del 10/10/2023, Rv. 285690 - 01). Il ricorso propone in definitiva una censura che non poteva dedurre ai sensi dell'art. 448 comma 1 bis cod.proc.pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13007/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 2, n. 50010 del 10/10/2023, Rv. 285690 - 01). Il ricorso propone in definitiva una censura che non poteva dedurre ai sensi dell'art. 448 comma 1 bis cod.proc.pen.

Parole chiave

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provvedimento sanitario d'integrazione procedura di annullamento sanatoria del vizio procedurale misura sostitutiva della detenzione sanzione disciplinare dell'avvocato ritiro della domanda di revisione
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Testo completo

A BEATRICE MAGRO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINNA ANTONELLO nato a TORINO il 02/11/1973 avverso la sentenza del 31/10/2024 del GIP TRIBUNALE di SASSARI(dato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;non sussiste il dedotto vizio di motivazione sulla richiesta di sostituzione (SE!.; . 2, n. 50010 del 10/10/2023, Rv. 285690 - 01). Il ricorso propone in definitiva una censura che non poteva dedurre ai sensi dell'art. 448 comma 1 bis cod.proc.pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagament) delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cass 3 delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte c:)st. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am