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Ordinanza — n. 13006/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13006/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13006/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZNAIDI MOHAMED nato il 07/03/1991 avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Znaidi Mohamed, che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 240 bis cod.pen. e alla mancata restituzione della somma di , ienaro sequestrata all'imputato nel procedimento penale definito con sentenza enessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.pen., in relazione al reato di cui agli artt. 73 comri, i 4, 80 comma 2 d.P.R. 309 del 190, è inammissibile perché dagion contestato riep li: go dei motivi di appello, non risulta censurata la confisca del denaro, censura che non è possibile dedurre per la prima volta nel giudizio di legittimità. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibh, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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art. 240 bis cod.pen, art. 599 bis cod.pen; Ordinanza — n. 13006/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 240 bis cod.pen. e alla mancata restituzione della somma di , ienaro sequestrata all'imputato nel procedimento penale definito con sentenza enessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.pen., in relazione al reato di cui agli artt. 73 comri, i 4, 80 comma 2 d.P.R. 309 del 190, è inammissibile perché dagion contestato riep li: go dei motivi di appello, non risulta censurata la confisca del denaro, censura che non è possibile dedurre per la prima volta nel giudizio di legittimità. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibh, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative eccezioni processuali tardive condono delle spese procedurali addebito di tasse opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 240 bis cod.pen
Ritenuto che il ricorso di Znaidi Mohamed, che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 240 bis cod.pen.
art. 599 bis cod.pen
e alla mancata restituzione della somma di , ienaro sequestrata all'imputato nel procedimento penale definito con sentenza enessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.pen., in relazione al reato di cui agli artt.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZNAIDI MOHAMED nato il 07/03/1991 avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il ricorso di Znaidi Mohamed, che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 240 bis cod.pen. e alla mancata restituzione della somma di , ienaro sequestrata all'imputato nel procedimento penale definito con sentenza enessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.pen., in relazione al reato di cui agli artt. 73 comri, i 4, 80 comma 2 d.P.R. 309 del 190, è inammissibile perché dagion contestato riep li: go dei motivi di appello, non risulta censurata la confisca del denaro, censura che non è possibile dedurre per la prima volta nel giudizio di legittimità. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibh, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14/03/2025 Il Consigli tnsore Il Presidente