Ordinanza — n. 13006/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZNAIDI MOHAMED nato il 07/03/1991 avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Znaidi Mohamed, che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 240 bis cod.pen. e alla mancata restituzione della somma di , ienaro sequestrata all'imputato nel procedimento penale definito con sentenza enessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.pen., in relazione al reato di cui agli artt. 73 comri, i 4, 80 comma 2 d.P.R. 309 del 190, è inammissibile perché dagion contestato riep li: go dei motivi di appello, non risulta censurata la confisca del denaro, censura che non è possibile dedurre per la prima volta nel giudizio di legittimità. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibh, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 240 bis cod.pen, art. 599 bis cod.pen; Ordinanza — n. 13006/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 240 bis cod.pen. e alla mancata restituzione della somma di , ienaro sequestrata all'imputato nel procedimento penale definito con sentenza enessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.pen., in relazione al reato di cui agli artt. 73 comri, i 4, 80 comma 2 d.P.R. 309 del 190, è inammissibile perché dagion contestato riep li: go dei motivi di appello, non risulta censurata la confisca del denaro, censura che non è possibile dedurre per la prima volta nel giudizio di legittimità. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibh, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZNAIDI MOHAMED nato il 07/03/1991 avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il ricorso di Znaidi Mohamed, che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 240 bis cod.pen. e alla mancata restituzione della somma di , ienaro sequestrata all'imputato nel procedimento penale definito con sentenza enessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.pen., in relazione al reato di cui agli artt. 73 comri, i 4, 80 comma 2 d.P.R. 309 del 190, è inammissibile perché dagion contestato riep li: go dei motivi di appello, non risulta censurata la confisca del denaro, censura che non è possibile dedurre per la prima volta nel giudizio di legittimità. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibh, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14/03/2025 Il Consigli tnsore Il Presidente