Ordinanza — n. 13005/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIT EL HABTI HACHMI nato il 05/02/1982 avverso la sentenza del 20/09/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di COMO(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Con l'unico motivo proposto si deduce nell'interesse di Ait Eltlabti Hachmi il v zio di motivazione. Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile ove in contrasto con quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bi!:, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, pel cui il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la tenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e senlenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente non ha allegato vizi dedueibili e tantomeno specificati; tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissib Ic , con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13005/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile ove in contrasto con quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bi!:, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, pel cui il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la tenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e senlenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente non ha allegato vizi dedueibili e tantomeno specificati; tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissib Ic , con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIT EL HABTI HACHMI nato il 05/02/1982 avverso la sentenza del 20/09/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di COMO(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Con l'unico motivo proposto si deduce nell'interesse di Ait Eltlabti Hachmi il v zio di motivazione. Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile ove in contrasto con quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bi!:, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, pel cui il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la tenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e senlenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente non ha allegato vizi dedueibili e tantomeno specificati; tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissib Ic , con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende'. Così deciso in Roma il 14.3.20