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Ordinanza — n. 13004/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13004/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13004/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAPPELLO SEBASTIANO nato a MODICA il 04/09/1981 LOREFICE MATTEO nato il 24/11/1980 FORINO PIETRO nato a MODICA il 23/01/1987 CICCIARELLA GIUSEPPE nato a MODICA il 16/03/1968 avverso la sentenza del 28/03/2017 del TRIBUNALE di SIRACUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione ex art. 129, comma 2, cod.proc.pen. con la formula perché il fatto non sussiste;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13004/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Va ribaditc iThe in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata dal momento che il iinvio, da un lato, determinerebbe comunque per il giudice l'obbligo di dichiarare immediatamente la prescrizione, dall'altro, sarebbe incompatibile con I imbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274-01; Sez. U, 27 settembre 2024, n. 36208, Calpita n)) Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile , con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soni na di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escluder? Drofili di colpa nella proposizione del ricorso.

Parole chiave

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abbandono del procedimento penale chiusura dell'istruzione penale estensione della procedura prova liberatoria stralcio del procedimento testimone a discarico
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAPPELLO SEBASTIANO nato a MODICA il 04/09/1981 LOREFICE MATTEO nato il 24/11/1980 FORINO PIETRO nato a MODICA il 23/01/1987 CICCIARELLA GIUSEPPE nato a MODICA il 16/03/1968 avverso la sentenza del 28/03/2017 del TRIBUNALE di SIRACUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione ex art. 129, comma 2, cod.proc.pen. con la formula perché il fatto non sussiste;

Ritenuto che il motivo dedotto è inammissibile. Le doglianze dei ric:grrenti propongono una serie di censure che non sembrano tenere conto che la sentenza ha dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, on la conseguenza che il proscioglimento nel merito può derivare solo dall'ev denza dell'innocenza dell'imputato, così come richiesto dall'art. 129 comma 2 .proc. pen., evidenza che i giudici di merito hanno implicitamente escluso, richiainando le risultanze istruttorie, documentali e dichiarative. Con il motivo articolato n stato dedotto, in sostanza, il vizio di motivazione della sentenza impugnata in )rdine alle richieste di assoluzione e l'erronea valutazione delle prove da parte del giudice di merito e, quindi, l'erronea valutazione della sussistenza sia dell'elemento oggettivo che dell'elemento soggettivo del reato contestato.

Va ribaditc iThe in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata dal momento che il iinvio, da un lato, determinerebbe comunque per il giudice l'obbligo di dichiarare immediatamente la prescrizione, dall'altro, sarebbe incompatibile con I imbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274-01; Sez. U, 27 settembre 2024, n. 36208, Calpita n)) Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile , con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soni na di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escluder? Drofili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle i;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle arrIrlier de.