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Ordinanza — n. 13003/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13003/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13003/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENEDETTI MASSIMILIANO nato a ROMA il 14/05/1986 avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con il primo di ricorso si deduce vizio di motivazione in rel,: zione all'affermazione di responsabilità; Ritenuto che il motivo dedotto non è consentito dalla legge in 5E:Ae di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a prc: porre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità; non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risulltanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.274,i 9 del 04/07/2006, Rv.234559;

Regesto Legislator

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art. 133 cod.pen; Ordinanza — n. 13003/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sorruna di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere i)rofili di colpa nella proposizione del ricorso.

Parole chiave

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responsabilità dell'appaltatore ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori lavoro sottoposto ad autorizzazione qualità di compilatore/valutatore violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro responsabilità contrattuale per persona ausiliaria

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 39048/2007
Sez. 5, n. 39048/2007, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENEDETTI MASSIMILIANO nato a ROMA il 14/05/1986 avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con il primo di ricorso si deduce vizio di motivazione in rel,: zione all'affermazione di responsabilità; Ritenuto che il motivo dedotto non è consentito dalla legge in 5E:Ae di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a prc: porre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità; non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risulltanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.274,i 9 del 04/07/2006, Rv.234559;

Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. :; 5255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi d fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 21256, Rv. 234148); Rilevato che con il secondo motivo di ricorso di deduce vizio di motilaizione per eccessività della pena inflitta con riferimento al capo f) dell'imputazione, Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoride ha confermato l'entità della pena determinata dal primo giudice, ritenendola adeluata al fatto e richiamando l'intensità del dolo, la non occasionalità della condotti e la vjl " A personalità el soggetto ykt/a dai numerosi precedenti penali; va ricordato c le, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prerda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che r tiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il re ativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato - come nella specie- ii una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello e tesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del "Ciato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità.

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sorruna di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere i)rofili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle !pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammer d