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Ordinanza — n. 12997/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the lower court's exclusion of mitigating circumstances was a factual finding, not a legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12997/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Matteo Puglisi's appeal inadmissible, ruling that the exclusion of mitigating circumstances was a matter of fact. The appellant argued for leniency based on specific factors, but the appellate court had already evaluated these elements and found them lacking. The supreme court held that such factual assessments cannot be challenged on cassation unless the decision is contradictory or lacks sufficient reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis c.p.; Art. 600 c.p.p.: The existence of relevant mitigating circumstances is a question of fact that the trial judge may exclude based on preponderant reasons; such a factual finding cannot be challenged on appeal unless the decision is contradictory or lacks sufficient reasoning.

Parole chiave

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mitigating circumstances factual assessment cassation inadmissibility penal leniency judicial discretion contradictory reasoning appellate review attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis c.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
Cass., Sez. 6, n. 7707/2003
Cass., Sez. 6, n. 7707/2003, Rv.
Sez. 6, n. 7707/2003
Cass., Sez. 6, n. 7707/2003, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLISI MATTEO nato a CATANIA il 22/10/1994 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da Puglisi Matteo è inammissibile. Il ricorso non si confronta con la sentenza che esclude ai fini della pena e delle attenuanti generiche, elementi positivi, valorizza precedenti penali e la consapevolezza degli obblighi, gravanti sul ricorrente e comunque e violati :Invero la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bi5 è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con moti‘mzione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la ;tessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sinclac:3ta in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciasc1J110 dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549 — 02 MARIGLIANO;

Cass., Sez. 6, n. 7707/2003, Rv. 229768). Rivalutativa è la tesi circa la applicazione di pena più lieve. Puramente rivalutativa, lontana dall'intaccare la motivazione sub specie di vizi rilevanti, è l'invocazione di una pena più mite. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibili!, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so Ti ria di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen:11: . Così deciso in Roma il 14.3.202