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Ordinanza — n. 12996/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12996/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's refusal to apply generic mitigating circumstances was legally sound. The appellant argued for the application of Article 62-bis of the Penal Code, but the appellate court correctly prioritized the defendant's specific criminal history over generic leniency. Consequently, the court rejected the claim as manifestly unfounded and ordered the appellant to pay the costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 360, n. 1 lett. a cod. proc. pen.: When specific prior convictions constitute a predominant obstacle to granting generic mitigating circumstances, a lower court's refusal to apply such leniency is not a violation of law, rendering an appeal based on this ground inadmissible.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances specific criminal history inadmissible appeal manifestly unfounded Article 62-bis Penal Code attenuazione della pena scemata imputabilità individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Art. 360, n. 1 lett. a cod. proc. pen.
art. 62 bis cod.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016
Sez. 1, n. 12787 del 05/12/1995
Sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARACENO NATALE SIMONE nato a CATANIA il 21/07/1994 avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e n,iizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze atienuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen.; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territori:li 2, con motivazione congrua e logica, ha negato l'applicazione delle circostanze attelluanti generiche a cagione dei precedenti penali specifici dell'imputato.

Ha, quindi, ritenuto elemento ostativo preponderante la personalità reiativa dell'imputato, quale emergente dal certificato penale (Cfr. in merito alla suffilienza dei precedenti penali dell'imputato quale elemento preponderante ostativi) alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/0 ti'2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146, anche se relativ i) reati estinti, Sez.5, n.39473 del 13/06/2013, Rv.257200). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so TI ma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 14