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Ordinanza — n. 12994/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn; applicant voluntarily relinquished right to appeal under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12994/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant formally renounced the right to pursue the case. The applicant, Ciconte Andrea, had filed a procedural act of withdrawal, which the court characterized as an irrevocable and binding negotiation act. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay the associated court costs.

Regesto Legislator

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Art. 589, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 591 lett. d) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A voluntary renunciation of an appeal constitutes an irrevocable procedural act that renders the appeal inadmissible and obliges the appellant to bear the litigation costs.

Parole chiave

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procedural renunciation inadmissible appeal voluntary withdrawal court costs irrevocable act ritiro dell'istanza giudiziaria abbandono definitivo del procedimento procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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Art. 589, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 591 lett. d) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sez.5, n.28691 del 06/06/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICONTE ANDREA (CUI 05000LZ) nato a SORIANO CALABRO il 20/09/1985 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che il ricorrente ha depositato rituale atto di rinuncia all'impugnwil: ne, ai sensi dell'articolo 589, comma 2, cod. proc. pen. Ritenuto che tale rinuncia al ricorso ha natura di atto negoziale proce>suale abdicativo, irrevocabile e recettizio, e da esso discende l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'articolo 591 lett.

d) cod. proc. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissitih con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ! della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, in quarti n l'art.616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non dislingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (;ez.5, n.28691 del 06/06/2016, Rv.267373).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 14/