Italian Court dismisses appeal regarding confession relevance and mitigating circumstances under Art. 62 c.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Camara Rai inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court improperly excluded a confession and failed to evaluate specific mitigating circumstances under Article 62 of the Criminal Code. The court rejected these claims, stating that the absence of a specific assessment for each factor does not render the decision reviewable if the overall reasoning is congruous and non-contradictory.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 c.p.; The court's decision to exclude mitigating circumstances is reviewable only if the reasoning is incongruous or contradictory, not merely because it lacks a specific appreciation of each alleged factor.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMARA RAI nato il 05/09/1990 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da Camara Rai è inammissibile. Ben motivato appare il diniego delle generiche anche a fronte della logica evidenziazione della irrilevanza di una confessione operata nel quadro dell'Evidenza dei fatti, e della esclusione di elementi positivi oltre che della genericità affei mata, del gravame sul punto, senza che vi sia stata confutazione al riguardo dalla i lifesa.
Invero la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-ti s c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con mot vazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la ;tessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindac3ta in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascu no dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, e iniultis, Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549 — 02 MARIGLIANO;
Cass., 5ez. 6, n. 7707/2003, Rv. 229768). Rivalutativa è la tesi circa la applicazione di pela più lieve. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissit l'il!, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendi!. Così deciso in Roma il 14.3.2025