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Ordinanza — n. 12992/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12992/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12992/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAFORE GIUSEPPE ANNIBALE nato a CARMAGNOLA il 05/12/1969 avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Laforè Giuseppe Annibale, che deduce la violazione d legge in relazione agli artt. 53 e ss. della I. 689 del 1981, in relazione al rigettn della richiesta di sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria con rigua rdo alla condanna, alla pena di mesi tre di arresto e C 10.900,00, per il reato di cui a ll'art. 44 lett.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 12992/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 53 e ss. della I. 689 del 1981, in relazione al rigettn della richiesta di sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria con rigua rdo alla condanna, alla pena di mesi tre di arresto e C 10.900,00, per il reato di cui a ll'art. 44 lett.

Parole chiave

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contravvenzione per violazione edilizia commutazione della pena pecuniaria diritto alla riparazione dell'opera spese di ristrutturazione pene e misure adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
249717-01, swcondo cui «Ai fini della sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria il niudice ricorre ai criteri previsti dall'art. 133 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAFORE GIUSEPPE ANNIBALE nato a CARMAGNOLA il 05/12/1969 avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il ricorso di Laforè Giuseppe Annibale, che deduce la violazione d legge in relazione agli artt. 53 e ss. della I. 689 del 1981, in relazione al rigettn della richiesta di sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria con rigua rdo alla condanna, alla pena di mesi tre di arresto e C 10.900,00, per il reato di cui a ll'art. 44 lett.

b) del d.P.R. n. 380 del 2001 è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha escluso la possibilità di conversione della pena detentiv3 nella corrispondente pena pecuniaria non ritenendo che la sanzione sostitutiva pEciniaria avesse un'idonea funzionq rieducativa di prevenzione speciale richiamando le Jes. modalità della condotta evgravità del fatto, tenuto conto che si trattava Ji una edificazione abusiva in ampliamento di precedente opera abusiva e quindi si aguiva una precedente analoga condotta di abuso già realizzata in precedenz,:i e ai precedenti penali per vari reati di non minima rilevanza, tra cui condanne pi furto.

Si tratta di una motivazione logica e in linea con gli arresti della giurisprudE nza di legittimità ossia Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717-01, swcondo cui «Ai fini della sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria il niudice ricorre ai criteri previsti dall'art. 133 cod. pen.; tuttavia, ciò non implica che egli debba prendere in esame tutti i parametri contemplati nella suddetta prev sione, potendo la sua discrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti dtenuti decisivi in proposito, quali l'inefficacia della sanzione e, negli stessi termini 2, n. 28707 del 03/04/2013, Di Pasquale, Rv. 256725 - 01.

Rilevato ;ré pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inamnnissibli, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle amm