Italian Court dismisses appeal as generic and lacks specific grounds for non-prosecution under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Cocco's appeal against the Court of Appeal's conviction inadmissible. The appellant argued for non-prosecution under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the court found the complaint generic and indeterminate. Consequently, the appeal failed to meet the specific requirements of Article 581, paragraph 1, letter c) of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal alleging violation of law or illogical motivation is inadmissible if it is generic, indeterminate, and fails to specify the elements supporting the claim for non-prosecution.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCCO GIOVANNI nato a LA MADDALENA il 18/02/1985 avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Giovanni Cocco ricorre avverso la sentenza della Corte di Al: pello di Cagliari che ha confermato la condanna dell'imputato per il concorso nE -eato di tentato furto pluriaggravato di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, n. 2 e n. 5, cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che denunzia viola ,..ione di legge e illogicità della motivazione in relazione alla mancata pronLn ,:ia d proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è generico per indetermir a :ezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc:. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulala non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esE n itare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c ori la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sor -ir -ba di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2025 Il Consigli es