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Ordinanza — n. 12984/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise recidivism and generic mitigation grounds in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12984/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Cutrona Giuseppe Martino inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the appellate court's confirmation of his conviction for attempted aggravated theft, arguing violations of law regarding criminal responsibility and the omission of recidivism considerations. The court rejected these claims because the first ground sought only a re-evaluation of facts reserved for the trial judge, while the second ground regarding recidivism and generic mitigation was not properly raised as a specific appeal reason in the prior proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds of cassation were not previously deduced as specific appeal reasons, and a mere request for re-evaluation of facts does not constitute a valid ground for illegality.

Parole chiave

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inadmissibility appeal recidivism omission generic mitigation appeal reasons Court of Cassation tentate lesioni personali gravi tentata truffa aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUTRONA GIUSEPPE MARTINO nato a CATANIA il 11/11/1968 avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; • Rilevato che Cutrona Giuseppe Martino ricorre avverso la sentenza dellEi :or-te d'Appello di Catania che ha confermato la pronunzia di primo grado con ii5 ivale era stato ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato di cui al2liartt. 56, 624, 625 n. 2), 5) e 7), 61 n.

5) cod. pen. Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta violaziene di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della p ?.nale responsabilità - è unicamente volto ad una "rilettura" degli elementi di fatta posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riserv, ta al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità lz mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 2491 ,!:' 1, in motivazione;

Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Considerato che il secondo motivo - con cui il ricorrente denunzia di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva e all'emessa applicazione delle attenuanti generiche - non è consentito in sede di leg imità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 cc mma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportala nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soni. la di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così d.edso il 1 i arzo 2025 sore Il Presi.ente Enrico Vi .srioiinilao Scrlini DEPOSM-T