Cassation appeal dismissed for being generic and failing to provide specific arguments on sentencing criteria.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal was deemed generic and repetitive of arguments already rejected by the lower court. The appellant challenged the application of sentencing criteria under Articles 133 and 133bis of the Criminal Code, but the court found the arguments lacked specificity. Consequently, the court ruled that the appellant failed to meet the burden of argumentation required for a successful cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and merely repeat arguments already considered and rejected by the lower court without providing new specific reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUTIGLIANO SIMONE nato a TRIESTE il 13/08/1984 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Rutigliano Simone ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste che ha confermato la pronuncia di primo grado con la ( uale era stato ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 624 bis, commi 1 e 3, Ei n.
7) e 625, commi 1 e 2 cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo - con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133bis cod. pen. - è generico perché fondato su argomenti che ripropongoi lo le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del grava e e, pertanto, non specifici; nella specie l'onere argomentativo del giucice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi r nuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ci In la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sorr rr a di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2025 Il cnsgliere estensore Il Pre iden