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Ordinanza — n. 12980/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12980/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12980/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALTERIO ANTONIO nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 30/07/1947 avverso la sentenza del 11/11/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che D'Alterio Antonio ricorre avverso la sentenza del Gip del Tribi 'naie di Napoli di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art.444 cod. )roc. pen. per plurimi fatti di bancarotta fraudolenta aggravati di cui agli arti 216, commi 1, 2 e 3, 219 e 223 R.D. 267/1942; Considerato che il primo e il secondo motivo - con il quale il ricorrente deduce inosservanza della legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla modifica del capo di imputazione e all'omessa valutazione delle indagini dilensive - sono manifestamente infondati perché, secondo costante giurispruden„:a di questa Corte in tema di patteggiamento, l'eventuale modifica dell'imputazic n con la contestazione di una nuova aggravante nel corso dell'udienza camerale, fi ,;sata ai sensi dell'art. 447 cod. proc. pen., non richiede la comunicazione all'imputato, essendo sufficiente quella al difensore comparso. (Sez. 2, n. 4261 del 17/12i; 014, dep.2015, Piroli, Rv. 262381); con riferimento alle indagini difensive il mipt: vo è manifestamente infondato non rientrando nelle ipotesi di ricorribilil à per cassazione previste dall'art.448 comma 2 bis cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 447 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12980/2025 — snpen · Corte di Cassazione: )roc. pen. per plurimi fatti di bancarotta fraudolenta aggravati di cui agli arti 216, commi 1, 2 e 3, 219 e 223 R.D. 267/1942; Considerato che il primo e il secondo motivo - con il quale il ricorrente deduce inosservanza della legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla modifica del capo di imputazione e all'omessa valutazione delle indagini dilensive - sono manifestamente infondati perché, secondo costante giurispruden„:a di questa Corte in tema di patteggiamento, l'eventuale modifica dell'imputazic n con la contestazione di una nuova aggravante nel corso dell'udienza camerale, fi ,;sata ai sensi dell'art. 447 cod. proc. pen., non richiede la comunicazione all'imputato, essendo sufficiente quella al difensore comparso. (Sez. 2, n. 4261 del 17/12i; 014, dep.2015, Piroli, Rv. 262381); con riferimento alle indagini difensive il mipt: vo è manifestamente infondato non rientrando nelle ipotesi di ricorribilil à per cassazione previste dall'art.448 comma 2 bis cod. proc. pen.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa lotta contro la frode irregolarità finanziarie truffa in materia di credito revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 447 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALTERIO ANTONIO nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 30/07/1947 avverso la sentenza del 11/11/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che D'Alterio Antonio ricorre avverso la sentenza del Gip del Tribi 'naie di Napoli di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art.444 cod. )roc. pen. per plurimi fatti di bancarotta fraudolenta aggravati di cui agli arti 216, commi 1, 2 e 3, 219 e 223 R.D. 267/1942; Considerato che il primo e il secondo motivo - con il quale il ricorrente deduce inosservanza della legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla modifica del capo di imputazione e all'omessa valutazione delle indagini dilensive - sono manifestamente infondati perché, secondo costante giurispruden„:a di questa Corte in tema di patteggiamento, l'eventuale modifica dell'imputazic n con la contestazione di una nuova aggravante nel corso dell'udienza camerale, fi ,;sata ai sensi dell'art. 447 cod. proc. pen., non richiede la comunicazione all'imputato, essendo sufficiente quella al difensore comparso. (Sez. 2, n. 4261 del 17/12i; 014, dep.2015, Piroli, Rv. 262381); con riferimento alle indagini difensive il mipt: vo è manifestamente infondato non rientrando nelle ipotesi di ricorribilil à per cassazione previste dall'art.448 comma 2 bis cod. proc. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c pn la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sonli . la di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2025 igliere estensore I