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Ordinanza — n. 12974/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12974/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12974/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARENTE GIUSEPPE nato a NAPOLI il 09/11/1976 avverso il provvedimento del 20/11/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI\dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Parente Giuseppe ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in composizione monocratica che, nonostante l'opposizione della difesa dell'imputato, acquisiva una trascrizione al fascicolo del dibattimento; Considerato che, esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il rido -so e rilevata la palese inammissibilità di quest'ultimo per cause che possono dic . i rarsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p., in quanto il ricolso è stato proposto avverso ordinanza dibattimentale fuori dall'ipotesi id cui all'art. 586, comma 3 cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c:)n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somria di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 586, comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12974/2025 — snpen · Corte di Cassazione: i rarsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p., in quanto il ricolso è stato proposto avverso ordinanza dibattimentale fuori dall'ipotesi id cui all'art. 586, comma 3 cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c:)n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somria di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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prove acquisite tramite sorveglianza interrogatorio formale di testimoni istruzione giudiziaria controinterrogatorio del ministero pubblico trasmissione delle prove assunzione di prove a titolo cautelare

Disposizioni normative citate

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art. 586, comma 3 cod. proc. pen
610, comma 5-bis c.p.p., in quanto il ricolso è stato proposto avverso ordinanza dibattimentale fuori dall'ipotesi id cui all'art. 586, comma 3 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARENTE GIUSEPPE nato a NAPOLI il 09/11/1976 avverso il provvedimento del 20/11/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI\dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Parente Giuseppe ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in composizione monocratica che, nonostante l'opposizione della difesa dell'imputato, acquisiva una trascrizione al fascicolo del dibattimento; Considerato che, esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il rido -so e rilevata la palese inammissibilità di quest'ultimo per cause che possono dic . i rarsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p., in quanto il ricolso è stato proposto avverso ordinanza dibattimentale fuori dall'ipotesi id cui all'art. 586, comma 3 cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c:)n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somria di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenn delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassi delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2025 Il cpsigl