Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12971/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12971/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12971/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

e 2), 219 R.D. 267/1942. Considerato che il primo, secondo, terzo motivo di ricorso -che annmeltono una unitaria valutazione in quanto le doglianze si incentrano sulla violaz aie di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pi male responsabilità del ricorrente - sono manifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quelh , che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le rn51sime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimenti); la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 2-3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12971/2025 — snpen · Corte di Cassazione: e 2), 219 R.D. 267/1942. Considerato che il primo, secondo, terzo motivo di ricorso -che annmeltono una unitaria valutazione in quanto le doglianze si incentrano sulla violaz aie di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pi male responsabilità del ricorrente - sono manifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quelh , che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le rn51sime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimenti); la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 2-3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie produzione di documenti finanziari omissione della contabilità appropriazione indebita di fondi documenti mancanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen.; inoltre con il secondo e il terzo motivo di ricorso si deducono censl.r che non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello sec Dndo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTELLA SALVATORE nato a RACCUJA il 17/01/1956 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Martella Salvatore ricorre avverso la sentenza della C)i . :e di Appello di Catania che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 223, 216, n.

1) e 2), 219 R.D. 267/1942. Considerato che il primo, secondo, terzo motivo di ricorso -che annmeltono una unitaria valutazione in quanto le doglianze si incentrano sulla violaz aie di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pi male responsabilità del ricorrente - sono manifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quelh , che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le rn51sime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimenti); la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 2-3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod )roc. pen.; inoltre con il secondo e il terzo motivo di ricorso si deducono censl.r che non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello sec Dndo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella seni enza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto coni:e ;tare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; Considerato il quarto motivo- con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - r on è consentito è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della seni enza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considento il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giL dice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, Dr enda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle pi di o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti deisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri ca tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 285:35 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Considerato che il quinto motivo - con cui il ricorrente deduce violazione di legge in ordine all' estinzione dei reati per intervenuta prescrizione - è manifestamente infondato in quanto: Il dies a quo è il 13/10/2014 (data in cui veniva dichiarato il fallirne' ito) Il termine massimo di prescrizione dei reati di cui all'imputazione è di anni 12 mesi 6; Pertanto, il termine massimo di prescrizione dei reati di cui all'impugr !ione maturerà il 13/04/2027.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soriria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2025 Il Cpniglie