Ordinanza — n. 12971/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAe 2), 219 R.D. 267/1942. Considerato che il primo, secondo, terzo motivo di ricorso -che annmeltono una unitaria valutazione in quanto le doglianze si incentrano sulla violaz aie di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pi male responsabilità del ricorrente - sono manifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quelh , che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le rn51sime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimenti); la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 2-3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12971/2025 — snpen · Corte di Cassazione: e 2), 219 R.D. 267/1942. Considerato che il primo, secondo, terzo motivo di ricorso -che annmeltono una unitaria valutazione in quanto le doglianze si incentrano sulla violaz aie di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pi male responsabilità del ricorrente - sono manifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quelh , che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le rn51sime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimenti); la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 2-3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTELLA SALVATORE nato a RACCUJA il 17/01/1956 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Martella Salvatore ricorre avverso la sentenza della C)i . :e di Appello di Catania che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 223, 216, n.
1) e 2), 219 R.D. 267/1942. Considerato che il primo, secondo, terzo motivo di ricorso -che annmeltono una unitaria valutazione in quanto le doglianze si incentrano sulla violaz aie di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pi male responsabilità del ricorrente - sono manifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quelh , che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le rn51sime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimenti); la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 2-3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
e) cod )roc. pen.; inoltre con il secondo e il terzo motivo di ricorso si deducono censl.r che non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello sec Dndo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella seni enza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto coni:e ;tare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; Considerato il quarto motivo- con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - r on è consentito è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della seni enza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considento il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giL dice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, Dr enda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle pi di o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti deisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri ca tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 285:35 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Considerato che il quinto motivo - con cui il ricorrente deduce violazione di legge in ordine all' estinzione dei reati per intervenuta prescrizione - è manifestamente infondato in quanto: Il dies a quo è il 13/10/2014 (data in cui veniva dichiarato il fallirne' ito) Il termine massimo di prescrizione dei reati di cui all'imputazione è di anni 12 mesi 6; Pertanto, il termine massimo di prescrizione dei reati di cui all'impugr !ione maturerà il 13/04/2027.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soriria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2025 Il Cpniglie