Italian Court dismisses request for remittal due to lack of required motivation in the application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the request for remittal inadmissible because it lacked the necessary motivation required by law. The Prosecutor General had previously stated that the request did not appear to meet the conditions set forth in the relevant criminal procedure code. Consequently, the court ruled that the application failed to satisfy the statutory prerequisites for further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 45 cod. proc. pen.; Art. 45 cod. proc. pen.: A request for remittal to the Court of Cassation is inadmissible if it is not accompanied by a motivated request to proceed as requested by the specific provision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: FIORENTINO VINCENZO nato a SULMONA il 03/06/1962 PERNA FRANCO nato a SULMONA il 05/05/1969 avverso il provvedimento del 13/12/2024 della PROCURA DELLA REPUB3LICA PRESSO TRIBUNALE di SULMONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che il Procuratore Generale presso la Corte di Appello del 'Aquila trasmette a questa Corte l'istanza di rimessione ex art. 45 cod. proc ben., proposta da Vincenzo Fiorentino e Franco Perna, relativamente al p. p. n. 254/19, iscritto presso la Procura della repubblica di Sulmona;
Ritenuto che il Procuratore Generale ha già espresso "il non luci go a provvedere ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen. sull'istanza" laddoic nel trasmettere la stessa ha affermato che dall'esame approfondito del contenuiz della richiesta non sembra allo stato configurarsi la situazione prevista dalla ncr la in esame. Considerato quindi che la istanza non è stata trasmessa ai sensi dell'art.45 cod. proc. pen. con richiesta motivata di procedere come richiesto dalla ncrina in esame e in assenza dei requisiti necessari perché questa Corte possa valutai la.
Rilevato che l'istanza è, dunque, inammissibile per i motivi suindicati P. Q. M. Dichiara inammissibile l'istanza. Così deciso il 12 marzo 2025 (E(Il . ,sigliere stensore ecrigi Il Presid