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Ordinanza — n. 12966/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12966/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12966/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELIDEO PAOLO nato a CASALINCONTRADA il 27/06/1952 parte offesa nel procedimento PRESIDENTE BRUNO nato a PESCARA il 18/02/1950 ZACCONI GIOVANNI nato a AMANDOLA il 17/07/1963 CODAGNONE TITO nato a ATESSA il 22/08/1939 SBROLLI ROBERTO nato a PALERMO il 23/08/1966 MARONE GIUSEPPE ANTONIO nato a POTENZA il 09/06/1960 avverso l'ordinanza del 28/12/2012 del GIP TRIBUNALE di CHIETI[dato avviso alle parti;/ udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Paolo Melideo ha eccepito, con atto di reclamo proposto ini ianzi al Tribunale di Chieti, la nullità del decreto del G.I.P. di Chieti, che ha dispoE;1:), su conforme richiesta del P.M., l'archiviazione del procedimento nei confronti di E runo Presidente, Giovanni Zacconi, Tito Codagnone, Roberto Sbrolli e Giuseppe A n :onio Marone per il reato di diffamazione di cui all'art. 595 cod. pen.;

Regesto Legislator

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art. 595 cod. pen, art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12966/2025 — snpen · Corte di Cassazione: di Chieti, che ha dispoE;1:), su conforme richiesta del P.M., l'archiviazione del procedimento nei confronti di E runo Presidente, Giovanni Zacconi, Tito Codagnone, Roberto Sbrolli e Giuseppe A n :onio Marone per il reato di diffamazione di cui all'art. 595 cod. pen.;

Parole chiave

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procedura per diffamazione azione di rettifica tipo di azione procedura di revisione reformatio in peius causa civile diretta

Disposizioni normative citate

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art. 595 cod. pen
di Chieti, che ha dispoE;1:), su conforme richiesta del P.M., l'archiviazione del procedimento nei confronti di E runo Presidente, Giovanni Zacconi, Tito Codagnone, Roberto Sbrolli e Giuseppe A n :onio Marone per il reato di diffamazione di cui all'art. 595 cod. pen.;
art. 613 cod. proc. pen
pen., in quanto proposto all'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 613 cod. proc. pen., che impone la sottoscrizione del ricorso da parte di un difET sore iscritto e abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELIDEO PAOLO nato a CASALINCONTRADA il 27/06/1952 parte offesa nel procedimento PRESIDENTE BRUNO nato a PESCARA il 18/02/1950 ZACCONI GIOVANNI nato a AMANDOLA il 17/07/1963 CODAGNONE TITO nato a ATESSA il 22/08/1939 SBROLLI ROBERTO nato a PALERMO il 23/08/1966 MARONE GIUSEPPE ANTONIO nato a POTENZA il 09/06/1960 avverso l'ordinanza del 28/12/2012 del GIP TRIBUNALE di CHIETI[dato avviso alle parti;/ udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Paolo Melideo ha eccepito, con atto di reclamo proposto ini ianzi al Tribunale di Chieti, la nullità del decreto del G.I.P. di Chieti, che ha dispoE;1:), su conforme richiesta del P.M., l'archiviazione del procedimento nei confronti di E runo Presidente, Giovanni Zacconi, Tito Codagnone, Roberto Sbrolli e Giuseppe A n :onio Marone per il reato di diffamazione di cui all'art. 595 cod. pen.;

Che il Tribunale di Chieti, ritenendosi erroneamente investito del gra \Lime, trovando applicazione, nel caso di specie, la disciplina previgente alla legge n 103 del 2017, ha disposto, in applicazione del principio della conservazione dell'alto di impugnazione, la trasmissione degli atti a questa Corte, previa conversimi? del reclamo in ricorso per Cassazione; Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con pra:edura senza l'osservanza di formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod roc. pen., in quanto proposto all'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 613 cod. proc. pen., che impone la sottoscrizione del ricorso da parte di un difET sore iscritto e abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte;

Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato dc :lano ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricormr te al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenti) iene spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della cassa Jelle ammende. Così