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Ordinanza — n. 12965/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12965/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12965/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAURO CONCETTO nato a SIRACUSA il 18/12/1965 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Di Mauro Concetto ricorre avverso la sentenza della Ccr:e di Appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al i eato di furto cui agli artt. 624, 99, comma 4 cod. pen. Considerato che il primo motivo- con cui il ricorrente lamenta inosse anza degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. e della regola dell'oltre ogni ragio -b vole dubbio- è manifestamente infondato laddove censuri l'omessa o e -rimea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto non possono e:: sere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima dispos ZiDne, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme proces;uali stabilite a pena di nullità, ai sensi del predetto art. 606, comma 1, lett. c), gia :ché l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. non è in tal modo sanzionata (9:z.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12965/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 2853.5 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Considerato che il terzo motivo - con cui il ricorrente lamenta vi;:k di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva - è manifestar-i( nte infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e: od. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3 presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, corr n . a 2, lett.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione furto di lieve entità pentito concorso materiale di reati gravi addebiti penali imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
c), gia :ché l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAURO CONCETTO nato a SIRACUSA il 18/12/1965 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Di Mauro Concetto ricorre avverso la sentenza della Ccr:e di Appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al i eato di furto cui agli artt. 624, 99, comma 4 cod. pen. Considerato che il primo motivo- con cui il ricorrente lamenta inosse anza degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. e della regola dell'oltre ogni ragio -b vole dubbio- è manifestamente infondato laddove censuri l'omessa o e -rimea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto non possono e:: sere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima dispos ZiDne, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme proces;uali stabilite a pena di nullità, ai sensi del predetto art. 606, comma 1, lett. c), gia :ché l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. non è in tal modo sanzionata (9:z.

U n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne pri: prie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete. (Sez. U, n. 22242. del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/21)00, 3akani, Rv. 216260); Considerato che il secondo motivo - con il quale il ricorrente lamenta ViZ o di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche - è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impuciri3ta) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il prin ipio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di rr e -ito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prer d 3 in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle p:irj o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti dec: sivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 !;ez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01;

Sez. 3, n. 2853.5 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Considerato che il terzo motivo - con cui il ricorrente lamenta vi;:k di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva - è manifestar-i( nte infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e: od. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3 presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, corr n . a 2, lett.

e) cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sorrrr a di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento 'delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Casse delle ammende. c Così deciso il 12 marzo 2025 r Il siglier stensore esidente -- ---- gle1).