Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12964/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12964/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12964/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DZHUKELOV PANCHO STOYANOV nato il 03/04/1972 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Dzhukelov Pancho Stoyanov ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna in (: rdine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 617quinquies, 635, comma 2, n.1) cod. pe -1. Letta la memoria, pervenuta in data 3 febbraio 2025, nell'interess3 del ricorrente, a firma del difensore di fiducia, avv.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 635, comma 2 cod. pen; Ordinanza — n. 12964/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cpv., 617quinquies, 635, comma 2, n.1) cod. pe -1. Letta la memoria, pervenuta in data 3 febbraio 2025, nell'interess3 del ricorrente, a firma del difensore di fiducia, avv.

Parole chiave

Generato dall'IA
reati informatici prova informatica dubbio circa il carattere di infrazione azione civile violazione del diritto d'autore imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 635, comma 2 cod. pen
fa ,: endo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazionE della responsabilità; Considerato che il quarto motivo di ricorso - con il quale il ricorrente cleri Jnzia violazione di legge in riferimento alla condanna per il reato di cui all'art. 635, comma 2 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DZHUKELOV PANCHO STOYANOV nato il 03/04/1972 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Dzhukelov Pancho Stoyanov ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna in (: rdine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 617quinquies, 635, comma 2, n.1) cod. pe -1. Letta la memoria, pervenuta in data 3 febbraio 2025, nell'interess3 del ricorrente, a firma del difensore di fiducia, avv.

MAURO GORI, con cui si insiste nell'accoglimento del ricorso. Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazicine di legge in riferimento alla mancata traduzione del decreto di citazione in ap 1C2H0 e della sentenza di primo grado in lingua serba - è manifestamente infondal o dal momento che, come emerge dagli atti contenuti nel fascicolo, risulta che l'imputato ben comprendesse la lingua italiana e che le traduzioni e la presenza dell'int:g prete siano state necessarie unicamente per il coimputato Tijanic Nikola; Considerato che il secondo motivo- con il quale il ricorrente dEminzia violazione di legge e inosservanza della legge penale in relazione all'art alt. 55 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - è manifestamente infondato perché, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, la norma in matei ia di semidetenzione non è stato abrogato seguito dell'entrata in vigore della cd.

Riforma Cartabia; Considerato che il terzo motivo - con cui il ricorrente lamenta vi.; io di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motiva zione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrirsca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancanti!), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo; con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplic to le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag.

5) fa ,: endo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazionE della responsabilità; Considerato che il quarto motivo di ricorso - con il quale il ricorrente cleri Jnzia violazione di legge in riferimento alla condanna per il reato di cui all'art. 635, comma 2 cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto il reato contestato è procedibile d'ufficio in quanto commesso in danno di beni destinati a C. uso pubblico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, i: on la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sornina di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2025 Il c, psigliere est so