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Ordinanza — n. 12962/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for counterfeit coin fraud as inadmissible due to procedural defects and lack of specific arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12962/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Antonino and Giacomo Liotta inadmissible. The court ruled that the first ground of appeal was not properly raised in the lower court proceedings as required by law, while the second ground was deemed manifestly unfounded and repetitive. Furthermore, the court rejected arguments regarding sentencing aggravations and mitigations, finding the lower court's reasoning on the victims' deception and the nature of the damage sufficient and legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: Appeals are inadmissible if grounds were not previously deduced in the appeal or if the arguments are merely repetitive without specific critical analysis of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural defect counterfeit currency continuity of crime sentencing aggravation manifestly unfounded Cassazione ordinanza messa in circolazione di monete false

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
La motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
Art. 81 cod. pen.
Art. 457 cod. pen.
Considerato che il secondo motivo di gravame di Giacomo Liotta, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del delitto di cui al capo D) ai sensi dell'art. 457 cod.
Art. 625 comma 4 cod. pen.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Infatti, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, il danno derivante da reato, per essere ritenuto tale da rendere l'imputato meritevole della mitigazione della pena ex art. 62, n.
artt. 12 cod. proc. pen
Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Giacomo Liotta, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 12 cod. proc. pen.
art. 457 cod. pen
Considerato che il secondo motivo di gravame di Giacomo Liotta, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del delitto di cui al capo D) ai sensi dell'art. 457 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Sez. Li, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli
Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, Di Giorgio
Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu
280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv.
Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari
269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LIOTTA ANTONINO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 09/10/1975 LIOTTA GIACOMO nato a CATANIA 11 15/10/1995 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Antonino Liotta e Giacomo Liotta ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la condanna di Antonino Liotta per i reati di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate e truffa di cui agli artt. 455 (capo A) e 640 (capo B) cod. pen., la condanna di Giacomo Liotta per i reati di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate e truffa di cui agli artt. 455 (capo D) e 640 (capo E) cod. pen. e la condanna di entrambi gli imputati per il concorso nel reato di furto aggravato di cui agli artt. 110, 624 e 625, n. 4, cod. pen. (capo C), unificati a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Giacomo Liotta, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 12 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. e al riconoscimento della continuazione, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagg. 1 e 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto, né la relativa richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione è stata mai sollevata dalla difesa con le conclusioni.

Considerato che il secondo motivo di gravame di Giacomo Liotta, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del delitto di cui al capo D) ai sensi dell'art. 457 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, in quanto basato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). La Corte territoriale, infatti, sottolinea come l'asserita inconsapevolezza del ricorrente non sia supportata da alcun riscontro, al contrario, invece, le modalità della condotta e il fatto che Giacomo Liotta non sia stato in grado di fornire una valida spiegazione alternativa dalla ricezione di tali banconote, inducono a far ritenere che lo stesso fosse pienamente consapevole della natura contraffatta delle stesse, tanto da trarre in inganno il venditore.

Ritenuto che i due motivi in cui si articola il ricorso di Antonino Liotta e il terzo e il quarto motivo di gravame presentati da Giacomo Liotta, dal contenuto uguale per entrambi i ricorrenti, con cui gli stessi lamentano rispettivamente, con il primo e il terzo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla riconosciuta aggravante ex art. 625, comma 4, cod. pen. e, con il secondo e il quarto, violazione di legge e vizio di motivazione circa la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., sono manifestamente infondati perché non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità.

La motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen., in quanto il giudice di merito, in riferimento all'aggravante della destrezza (cfr. pagg. 5 e 6), ha sottolineato come la stessa risulti pienamente provata dal fatto che gli imputati hanno scaltramente adottato diversi espedienti al fine di distrarre la persona offesa e perpetrare il furto dei beni all'interno dell'esercizio commerciale, non ravvisandosi dunque un semplice caso di approfittamento della distrazione della vittima (Sez. Li, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088). La Corte territoriale motiva correttamente anche con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità (cfr. pag. 8), specificando come il valore da 100 euro della banconota contraffatta non possa di per sé permettere di considerare irrisorio il danno subito dalla persona offesa. Infatti, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, il danno derivante da reato, per essere ritenuto tale da rendere l'imputato meritevole della mitigazione della pena ex art. 62, n.

4) cod. pen., deve essere lievissimo (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così decis