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Ordinanza — n. 12955/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming prescription defense is too late for second-instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12955/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the joint appeals by two defendants inadmissible due to manifestly unfounded grounds. The defendants argued for a prescription defense, but the court calculated that the limitation period expired on July 11, 2024, after the second-instance judgment of May 22, 2024. Consequently, the court ruled that the prescription could not be raised as a cause of non-punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The Court of Cassation cannot examine causes of non-punishment, such as prescription, if the limitation period expired after the second-instance judgment, rendering the appeal inadmissible for manifestly unfounded grounds.

Parole chiave

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prescription defense timing second instance judgment manifestly unfounded appeal non-punishment cause Criminal Procedure Code inadmissible appeal limitation period calculation minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 612, comma 2, cod. pen.
Art. 159 cod. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Considerato che il secondo motivo comune- con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
Considerato che il secondo motivo comune- con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
art. 129 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IAIA VITO nato a BRINDISI il 28/06/1948 IAIA FRANCESCO nato a BRINDISI il 29/05/1981 avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Iaia Vito e Iaia Francesco ricorrono congiuntamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all' artt. 612, comma 2, cod. pen., dichiarando estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui al capo A).

Lette le conclusioni scritte e nota spese nell'interesse delle costituite parti civili pervenuta in data 6 marzo 2025; Considerato che il primo motivo comune - con cui i ricorrenti denunziano violazione di legge in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati contestati - è manifestamente infondato in quanto: la data di commissione dei reati è il 05/04/2016; il termine prescrizionale è pari ad anni 6 cui va aggiunto ai sensi dell'art.159 cod. pen. pari a 1/4 della pena massima per complessivi anni 7 mesi 6; le sospensioni dei termini prescrizionali verificatesi nel corso del giudizio sono pari a 280 giorni (209 giorni dal 20/03/2018 al 15/10/2018 su richiesta delle parti; 60 giorni dal 09/04/2019 al 08/10/2019 per legittimo impedimento del difensore; 11 giorni dal 11/12/2020 al 22/12/2020 su richiesta delle parti).

Pertanto, il termine prescrizionale massimo dei reati è maturato in data 11/07/2024, ossia dopo la decisione di secondo grado intervenuta il 22/05/2024. L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., quali ad esempio la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso. (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266). Considerato che il secondo motivo comune- con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 3-5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Rilevato che le conclusioni di parte civile sono pervenute tardivamente nel mancato rispetto dei 15 giorni liberi antecedenti l'udienza in camera di consiglio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese delle parti civili. Così deciso 11 12 marzo 2025 Il consi