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Ordinanza — n. 12951/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints lack merit and exceed cassation powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12951/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint consisted of mere factual grievances regarding the identification of the defendant. The court reasoned that cassation courts lack the power to re-evaluate factual elements, which remain exclusively within the jurisdiction of the trial judge. Consequently, the appeal was rejected as unfounded since the lower court's reasoning was logically sound and supported by clear evidence.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 609-bis c.p.p.: The cassation court cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment for that of the court of first instance, rendering appeals based solely on factual disagreements inadmissible.

Parole chiave

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cassation powers factual re-evaluation inadmissible appeal burden of proof identification evidence prova informatica imputazione di furto prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 609-bis c.p.p.
art. 624 bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, .3akani
249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, .3akani, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRO GIUSEPPE nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 15/12/1977 avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Giuseppe Calabro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto in abitazione di cui all'art. 624 bis cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che denunzia vizio di motivazione relativamente all'individuazione dell'imputato, è costituito da mere doglianze in punto di fatto.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, .3akani, Rv. 216260). Ritenuto che il suddetto motivo di ricorso è, altresì, manifestamente infondato perché con motivazione esente dai descritti vizi logici, la Corte territoriale ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità.

Quest'ultima è infatti fondata su concordi ed inequivoci elementi, come, ad esempio, il fatto che i carabinieri di Melendugno, ricevuta la denuncia di furto presentata dalla persona offesa e acquisiti i filmati registrati dal sistema di videosorveglianza di un'abitazione vicina, riconoscevano, con certezza, nella persona del ricorrente l'uomo che percorreva la strada a bordo della bicicletta oggetto di furto. Rileva, inoltre, come proprio grazie alla collaborazione del Calabro, fermato dagli agenti, la refurtiva veniva rinvenuta presso l'abitazione della nonna dello stesso.

Infine, si ribadisce l'irrilevanza ai fini probatori della circostanza, valorizzata dalla difesa, che il ricorrente nella fotografia della carta d'identità avesse più capelli rispetto al momento del fatto, tenuto conto che la stessa risale a ben quattro anni prima del furto e che la capigliatura è una fattezza fisica mutevole nel tempo e facilmente modificabile. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della