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Ordinanza — n. 12950/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming factual re-evaluation of private violence charge as beyond cassation powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12950/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding the crime of private violence, but the court held that factual assessment is exclusively the domain of the trial judge. Consequently, the court rejected the request for a new factual review, upholding the lower court's decision on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 610 cod. pen.; Art. 363 c.p.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to re-evaluate factual elements; its role is limited to checking legal and logical validity of the trial court's reasoning.

Parole chiave

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private violence charge Court of Cassazione powers factual re-evaluation inadmissible appeal judicial review limits azione penale privata reati violenti pubblica istigazione a delinquere

Disposizioni normative citate

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Art. 610 cod. pen.
Art. 363 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUMMA FRANCO nato il 03/09/1967 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Summa Franco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che, nel riformare la pronunzia in punto di trattamento sanzionatorio complessivo, ha per il resto confermato la condanna in ordine al reato di cui all'art.610 cod. pen. Letta la memoria pervenuta in data 24 febbraio 2025 nell'interesse del ricorrente, a firma del difensore di fiducia, avv.

ANGELICA ANGELINI, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di violenza privata - è unicamente volto ad una rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani). Nella specie il giudice di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2025 I