Italian Supreme Court dismisses appeal claiming lack of reasoning for criminal conviction on fraud and theft.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that the lower court's reasoning regarding criminal liability was flawed. The appellant argued for a factual re-evaluation of evidence, but the court affirmed that such assessments are exclusively the province of the trial judge. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.; The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of evidence for that of the court of first instance, rendering an appeal based solely on a different factual appraisal inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZILLOTTI COSIMO nato a CEGLIE MESSAPICA il 28/10/1971 avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Lanzillotti Cosimo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, n.
2) cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità - è unicamente volto a invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Invero, la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 7-10) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
e) cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2025 Il cnsgliere estensore Il Pre